Mentre l’anelito legislativo statale a un complessivo ridimensionamento dell’istituto provinciale sembra essersi arrestato, come affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia lo scorso 13 febbraio 2013 con parere n. 44, dopo 48 lunghe ed appassionate ore di dibattito, l’Assemblea Regionale Siciliana ha avviato il riordino del proprio ente intermedio. Nell’articolo unico, composto da quattro commi, il legislatore regionale sospende il rinnovo elettorale degli organi di governo delle Province Regionali, già previsto per il prossimo mese di maggio, e rimanda ad una legge successiva, da approvare entro il successivo 31 dicembre 2013, la disciplina in ordine alla istituzione dei Liberi Consorzi di Comuni in sostituzione delle attuali Province Regionali.
Ciò che emerge con evidenza all’occhio del lettore, rinviando ad altra
data un esame più giuridico della questione, è la dilettantistica
tecnica legislativa ancora una volta utilizzata dal legislatore
siciliano. Non solo non vi è traccia di norme di coordinamento con la
legge (speciale ed attuativa) istitutiva dei Liberi Consorzi di Comuni,
denominati Province Regionali, n. 9/86, ma non vi è traccia neanche
della precedente l.r. 8 marzo 2012 n. 14 attraverso la quale il
medesimo legislatore aveva, appena un anno fa, già avviato il riordino
dell’ente intermedio impegnandosi ad individuare con successiva legge,
da approvare entro il trascorso 31 dicembre 2012, l’individuazione
delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni e
le modalità di elezione degli organi di governo.
A una norma di carattere programmatica varata con la l.r. n. 14/2012 la
nuova A.R.S. risponde quindi con una nuova norma, anch’essa di
carattere programmatico, che sposta esattamente le lancette
dell’orologio di ulteriori 12 mesi per la definitiva approvazione della
legge sul riordino dell’ente intermedio. Si lascia quindi
all’interprete ed a tutti gli operatori istituzionali l’onere di
applicare delle norme su una materia che, evidentemente, non trova una
funzionale, sistematica ed ordinata disciplina nemmeno in fase
programmatica.
Un primo profilo d’incostituzionalità, che verosimilmente sarà
scrutinato dal Commissario dello Stato Prefetto Aronica, concerne
proprio la tempistica che l’A.R.S. si è data. Il rinvio di un anno
operato dal legislatore regionale non sembra infatti condiviso
dall’Avvocatura dello Stato, che già per il caso della consorella
Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia-Giulia ha sollevato, con
ricorso del 21 maggio 2012, la questione di costituzionalità per un
analogo rinvio temporale, ritenendo che “la competenza in materia di
ordinamento degli enti locali non può infatti impedire l’esplicazione
di una competenza tipicamente trasversale come il coordinamento della
finanza pubblica statale e locale, considerato che l’ordinamento degli
enti locali ha indubbio impatto sugli equilibri di tale finanza”. Dello
stesso avviso sembra essere il Presidente emerito della Corte
Costituzionale Valerio Onida secondo cui “Che i principi desumibili
dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012 valgono a vincolare anche le
Regini a Statuto speciale, come è espressamente stabilito nell’art. 17,
comma 5, non è dubbio. I principi sul riordino delle Province sono
certamente idonei a costituire, al di là dell’autoqualificazione –
norme fondamentali di riforma e/o principi generali dell’ordinamento, e
quindi vincolare la potestà legislativa primaria delle stesse Regioni
in tema di ordinamento degli enti locali e delle rispettive
circoscrizioni…Infatti il riordino ha un ruolo di definizione
dell’assetto fondamentale dell’ordinamento, che è ragionevole ritenere
vincolante anche per le autonomie speciali”. La questione sarà comunque
trattata dalla Corte Costituzionale assieme a quelle sollevata dalle
Regioni a Statuto ordinario nell’udienza già fissata per il prossimo 19
giugno 2013.
Rimandando alla lettura degli articoli “Dalle Province Regionali ai
Liberi Consorzi di Comuni. Una scelta di politica emozionale” e “La
temuta incostituzionalità della legge istitutiva delle Province
Regionali in Sicilia”, pubblicati, tra gli altri, su Forum di
Quaderni Costituzionali e su Amministrazione in Cammino,
l’approfondimento del controverso rapporto tra ente territoriale di
governo (Provincia) ed ente consortile (Libero Consorzio di Comuni),
l’altro argomento che merita una, pur sbrigativa osservazione, è quello
concernente la programmata istituzione delle Città metropolitane
contenuta nel 2° comma del citato articolo unico approvato
dall’A.R.S..
Il 2° comma infatti prevede che con la legge da approvare entro il 31
dicembre 2013, la Regione provveda alla istituzione nel territorio
della medesima delle Città metropolitane. Tale disposizione, ancorchè
di carattere programmatico, presenta profili di incostituzionalità,
atteso l’immediato ed elevato grado di vulnerabilità della stessa, in
grado di ledere il sistema ordinamentale siciliano derivante dalla
lettura dell’art. 15 dello Statuto siciliano. L’ordinamento degli enti
locali, delineato dallo Statuto, a differenza dell’art. 114 della
Costituzione non prevede infatti l’ente locale Città metropolitana. La
previsione di siffatta istituzione, in assenza di una specifica
copertura statutaria, ponendosi praeter legem, viola lo Statuto che,
com’è noto, gode di rango costituzionale. A nulla rileva l’invito del
legislatore statale operato attraverso l’art. 18 del d.l. n. 95 del
2012 secondo cui, “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che
costituiscono principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica”,
atteso che la richiesta compatibilità della disposizione allo Statuto
siciliano si pone quale limite insormontabile per una legge ordinaria,
ancorchè a rilevanza finanziaria, qual è quella statale.
In tale contesto, il legislatore siciliano sembra non avere fatto
tesoro della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/97 che
nell’escludere l’ipotesi della costituzione di Città metropolitane in
Sicilia quali enti territoriali di governo sub provinciali, ha ammesso
la sola costituzione delle Aree metropolitane previste dall’art. 21
della l.r. n. 9/86. Nel modello siciliano, a Statuto invariato, il
governo dell’Area metropolitana assume fisionomia prevalentemente
funzionale, comportando un mero trasferimento di funzioni c.d. di area
vasta dai Comuni alla Provincia Regionale, senza che ad esso si
ricolleghi, così come invece accadeva ieri per la legge n. 142/90 e
accade oggi per l’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012, un riassetto
istituzionale interno all’era medesima. Plausibilmente la differenza
nominalistica tra “Area” e “Città” metropolitana discrimina anche la
consistenza dell’istituzione, funzionale e di coordinamento la prima,
territoriale e di governo la seconda.
Corollario di questa breve riflessione è che la volontà dell’Assemblea
Regionale Siciliana di istituire le Città metropolitane di Catania,
Messina e Palermo passa da una propedeutica modifica dello Statuto. Del
resto, se le Provincie Regionali della l.r. n. 9/86 attraverso la
novella normativa dell’ARS risultano implicitamente incostituzionali
perché dotate anche di quell’autonomia politica di cui sono sprovvisti
i Liberi Consorzi di Comuni, a fortiori sono affette da
incostituzionalità le istituende Città metropolitane per violazione
dell’art. 15 dello Statuto.
Ci auguriamo che il tempo di riflessione richiesto dall’ARS per
approvare la riforma dell’ente intermedio venga utilizzato per
intavolare un ragionamento franco da pregiudizi emotivi (rectius
grillini) e da imbarazzanti scelte di ingegneria costituzionale.
Massimo Greco